Il contrassegno permette di parcheggiare 3 ore al massimo e nella misura in cui il resto del traffico non sia messo in pericolo o inutilmente ostacolato:
- 3 ore: in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
- 2 ore: nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni;
- nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.
I divieti di parcheggio conformemente all’art. 19 cpv. 2 e 3 ONC devono essere in ogni caso osservati. Il parcheggio è conseguentemente sempre vietato
a. dove la fermata non è permessa (art. 18 ONC);
- in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e dossi;
- nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
- nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
- alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 m prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo;
- alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.
b. sulle strade principali fuori delle località;
c. sulle strade principali all’interno delle località se non resta più lo spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
d. sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
e. a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori dalle località e a meno di 20 m all’interno delle stesse;
f. sui ponti;
g. davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. Sulle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione di altri veicoli non ne è intralciata.
Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati (per esempio i divieti pronunciati da un giudice, parcheggi sotterranei, aree di parcheggio ecc.).
Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, privati o pubblici, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo, anche se si tratta di posteggi a pagamento. Nell’utilizzo del contrassegno di parcheggio occorre tenere in considerazione le necessità di carico e scarico delle merci.