Il contrassegno permette di parcheggiare 3 ore al massimo e nella misura in cui il resto del traffico non sia messo in pericolo o inutilmente ostacolato:

  • 3 ore: in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
  • 2 ore: nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni;
  • nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.


I divieti di parcheggio conformemente all’art. 19 cpv. 2 e 3 ONC devono essere in ogni caso osservati. Il parcheggio è conseguentemente sempre vietato

a.        dove la fermata non è permessa (art. 18 ONC); 

  • in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e dossi;
  • nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
  • nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
  • alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
  • sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 m prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
  • sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
  • davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo;
  • alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo.

b.        sulle strade principali fuori delle località;
c.        sulle strade principali all’interno delle località se non resta più lo spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
d.        sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
e.        a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori dalle località e a meno di 20 m all’interno delle stesse;
f.        sui ponti;
g.        davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. Sulle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione di altri veicoli non ne è intralciata.

Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati (per esempio i divieti pronunciati da un giudice, parcheggi sotterranei, aree di parcheggio ecc.).
Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, privati o pubblici, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo, anche se si tratta di posteggi a pagamento. Nell’utilizzo del contrassegno di parcheggio occorre tenere in considerazione le necessità di carico e scarico delle merci.